Qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione
Dal 1° gennaio 2025 diviene operativo il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti anche per la fase di esecuzione (d.lgs 36/2023, Allegato II.4).
Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza qualificate per la progettazione e l’affidamento di lavori, servizi e forniture sono qualificate anche per l’esecuzione per i corrispondenti livelli di qualifica (d.lgs 36/2023, articolo 8, comma 1, Allegato II.4).
La possibilità di eseguire per livelli superiori a quelli di qualifica invece è valutata sulla base del possesso dei requisiti definiti al medesimo articolo 8, comma 2 e seguenti. In via transitoria le stazioni appaltanti, nelle more della presentazione delle domande di qualificazione, e comunque non oltre il 28 febbraio 2025, possono continuare ad eseguire i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024 se iscritte all’AUSA e in possesso di una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di RUP. (d.lgs 36/2023, articolo 13-ter, comma 2, Allegato II.4).